IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE
e 83/349/CEE del Consiglio  e  abroga  la  direttiva  84/253/CEE  del
Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2014/56/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
conti consolidati, che ha modificato la direttiva 2006/43/CE; 
  Visto il paragrafo 4 della sezione VI-bis, del capo V,  del  titolo
V, del libro V,  nonche'  gli  articoli  2403,  2409-quinquiesdecies,
2409-noviesdecies, 2477, 2624 e 2635 del codice civile; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88,  recante
attuazione  della  direttiva  84/253/CEE,  relativa  all'abilitazione
delle  persone  incaricate  del  controllo  di  legge  dei  documenti
contabili; 
  Vista la legge 13 maggio 1997,  n.  132,  recante  nuove  norme  in
materia di revisori contabili; 
  Visto  il  testo   unico   delle   disposizioni   in   materia   di
intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24
febbraio 1998, n. 58; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.  127,  recante
attuazione  delle  direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE  in   materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  ed  in
particolare gli articoli 51 e 52; 
  Visto il decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209,  recante
codice delle assicurazioni private, e in particolare gli articoli 102
e seguenti; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  recante  il
recepimento della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale
dei conti annuali e dei conti consolidati; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante le norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2013/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai  bilanci  d'esercizio,  ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie  di
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio e abrogazione delle  direttive  78/660/CEE  e
83/349/CEE del Consiglio testo rilevante ai fini del SEE; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  139,  concernente
l'attuazione  della  direttiva   2013/34/UE   relativa   ai   bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di
talune  tipologie  di  imprese,  recante  modifica  della   direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle
direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  per  la  parte  relativa  alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato  per  le
societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n.  114,  concernente  la  delega  al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione  di
altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 e,
in particolare, l'articolo 1, comma 1, e l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 luglio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  della
giustizia, dello sviluppo economico e per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 1,  del  decreto  legislativo  27  gennaio
2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo la lettera c), e' inserita  la  seguente:  «c-bis)  "enti
sottoposti a regime intermedio": le  societa'  individuate  ai  sensi
dell'articolo 19-bis;»; 
    b) la lettera d), e' sostituita  dalla  seguente:  «d)  "ente  di
revisione di un Paese terzo": un ente  che,  indipendentemente  dalla
sua forma giuridica, effettua la revisione del bilancio d'esercizio o
consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo  e  che  e'
diverso da un ente iscritto nel  registro  di  uno  Stato  membro  in
seguito all'abilitazione all'esercizio della revisione legale;»; 
    c) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: «f-bis) "principi
di revisione internazionali": i principi di revisione  internazionali
(ISA), il principio internazionale sul controllo della qualita' (ISQC
1) e altri principi correlati definiti dall'International  Federation
of Accountants (IFAC) tramite l'International Auditing and  Assurance
Standards Board  (IAASB),  nella  misura  in  cui  gli  stessi  siano
rilevanti ai fini della revisione legale;»; 
    d)  la  lettera   g),   e'   sostituita   dalla   seguente:   «g)
"Registro/Registro dei  revisori  legali":  il  registro  tenuto  dal
Ministero dell'economia e delle finanze nel  quale  sono  iscritti  i
revisori  legali  e  le  societa'  di  revisione  legale   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1;»; 
    e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: «h) "relazione  di
revisione legale": la relazione del revisore legale o della  societa'
di revisione legale  di  cui  all'articolo  14  e,  ove  applicabile,
all'articolo 10 del regolamento n. 537/2014 del Parlamento europeo  e
del Consiglio;»; 
    f)  la   lettera   i)   e'   sostituita   dalla   seguente:   «i)
"responsabile/responsabili dell'incarico": 
      1) il revisore legale o i revisori legali  ai  quali  e'  stato
conferito l'incarico di revisione legale e che firmano  la  relazione
di revisione; 
      2) nel caso in cui l'incarico di  revisione  legale  sia  stato
conferito ad una societa' di revisione legale, il revisore legale o i
revisori legali designati dalla societa'  di  revisione  legale  come
responsabili dell'esecuzione della revisione legale per  conto  della
societa'  di  revisione  legale  e  che  firmano  la   relazione   di
revisione.»; 
    g)  dopo  la  lettera  i),  e'  inserita  la  seguente:   «i-bis)
"responsabile/responsabili chiave della revisione": 
      1) il responsabile/i responsabili dell'incarico  come  definiti
alla lettera i) del presente articolo; 
      2) nel caso della revisione legale di un gruppo, il revisore  o
i revisori legali designati da una societa' di revisione legale  come
i responsabili dell'esecuzione della revisione  legale  del  bilancio
consolidato, nonche' il revisore o i revisori legali designati come i
responsabili a livello delle societa' controllate significative;»; 
    h) la lettera l) e' sostituita dalla  seguente:  «l)  "rete":  la
struttura piu' ampia alla quale appartengono un revisore legale o una
societa' di revisione legale che e' finalizzata alla  cooperazione  e
che: 
      1) persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi
o 
      2) e' riconducibile  a  una  proprieta',  un  controllo  o  una
direzione comuni o 
      3) condivide direttive e procedure comuni  di  controllo  della
qualita', o una strategia  aziendale  comune,  o  l'utilizzo  di  una
denominazione o di un marchio comune o una parte significativa  delle
risorse professionali;»; 
    i) la lettera m) e' sostituita  dalla  seguente:  «m)  "revisione
legale":  la  revisione  dei  bilanci  di  esercizio  o  dei  bilanci
consolidati effettuata in conformita' alle  disposizioni  del  codice
civile e del presente decreto legislativo o,  nel  caso  in  cui  sia
effettuata  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  alle
disposizioni  di  attuazione   della   direttiva   2006/43/CE,   come
modificata  dalla  direttiva  2014/56/UE,  vigenti  in   tale   Stato
membro;»; 
    l) la lettera n) e'  sostituita  dalla  seguente:  «n)  "revisore
legale": una persona  fisica  abilitata  a  esercitare  la  revisione
legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni  del  presente
decreto legislativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica
abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato  membro
dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di  attuazione  della
direttiva 2006/43/CE, come  modificata  dalla  direttiva  2014/56/UE,
vigenti in tale Stato membro;»; 
    m) la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o)  "revisore  di
un Paese terzo": una persona fisica che  effettua  la  revisione  del
bilancio d'esercizio o consolidato di una societa' avente sede in  un
Paese terzo e che e' diversa da una persona iscritta nel registro  di
uno Stato membro  in  seguito  all'abilitazione  all'esercizio  della
revisione legale;»; 
    n) la lettera q) e' sostituita dalla seguente: «q)  "societa'  di
revisione legale": una societa' abilitata a esercitare  la  revisione
legale ai sensi delle disposizioni del presente  decreto  e  iscritta
nel Registro ovvero un'impresa abilitata a  esercitare  la  revisione
legale in un altro Stato membro dell'Unione europea  ai  sensi  delle
disposizioni  di  attuazione   della   direttiva   2006/43/CE,   come
modificata  dalla  direttiva  2014/56/UE,  vigenti  in   tale   Stato
membro;»; 
    o) la lettera s) e' sostituita  dalla  seguente:  «s)  "TUF":  il
testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;»; 
    p) dopo la lettera  s)  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti:
«s-bis) "piccole imprese": le imprese che alla data di  chiusura  del
bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri
seguenti: 
      1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; 
      2) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di
euro; 
      3) numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio; 
    s-ter) "Stato membro di origine": uno Stato membro nel  quale  un
revisore legale o una societa' di revisione legale sono abilitati  ai
sensi delle disposizioni di attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,
come modificata dalla direttiva 2014/56/UE; 
    s-quater) "Stato membro ospitante": uno Stato membro nel quale un
revisore legale abilitato nel proprio Stato membro di origine  aspira
altresi' ad ottenere l'abilitazione o uno Stato membro nel quale  una
societa' di revisione legale abilitata nel proprio  Stato  membro  di
origine aspira ad essere  iscritta  al  registro  o  e'  iscritta  al
registro ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera f-bis); 
    s-quinquies) "Regolamento europeo": regolamento  UE  n.  537/2014
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  16  aprile  2014  sui
requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di  enti
di interesse pubblico.». 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti  annuali
          e  dei  conti  consolidati,  che  modifica   le   direttive
          78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva
          84/253/CEE del Consiglio e'  pubblicata  nella  G.U.U.E.  9
          giugno 2006, n. L 157. 
              - La direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che modifica  la  direttiva  2006/43/CE  relativa
          alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
          consolidati (Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 27 maggio 2014, n. L 158. 
              - Il paragrafo 4 della Sezione VI-bis, del capo V,  del
          titolo V, del libro V del codice civile, reca: 
              ,"Della revisione legale dei conti". 
              - Il testo degli articoli  2043,  2409-quinquiesdecies,
          2409-noviesdecies, 2477, 2624  e  2635  del  codice  civile
          cosi' recita: 
              "Art.  2043  (Risarcimento  per  fatto   illecito).   -
          Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad  altri  un
          danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso  il  fatto  a
          risarcire il danno." 
              "Art. 2409-quinquiesdecies  (Revisione  legale).  -  La
          revisione legale dei conti  e'  svolta  a  norma  dell'art.
          2409-bis, primo comma." 
              "Art. 2409-noviesdecies (Norme applicabili e  revisione
          legale). - Al consiglio di amministrazione si applicano, in
          quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis,  2381,  2382,
          2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392,
          2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395. 
              La revisione  legale  dei  conti  e'  svolta  ai  sensi
          dell'art. 2409-bis, primo comma." 
              "Art. 2477 (Sindaco e revisione legale  dei  conti).  -
          L'atto  costitutivo  puo'  prevedere,   determinandone   le
          competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei
          conti, la  nomina  di  un  organo  di  controllo  o  di  un
          revisore. Se lo statuto non dispone diversamente,  l'organo
          di controllo e' costituito da un solo membro effettivo. 
              [La nomina dell'organo di controllo o del  revisore  e'
          obbligatoria se il capitale  sociale  non  e'  inferiore  a
          quello minimo stabilito per le societa' per azioni]. 
              La nomina dell'organo di controllo o  del  revisore  e'
          obbligatoria se la societa': 
              a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; 
              b) controlla  una  societa'  obbligata  alla  revisione
          legale dei conti; 
              c) per due esercizi consecutivi  ha  superato  due  dei
          limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis. 
              L'obbligo di nomina  dell'organo  di  controllo  o  del
          revisore di cui alla lettera c) del terzo comma  cessa  se,
          per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono
          superati. 
              Nel caso di nomina di un  organo  di  controllo,  anche
          monocratico, si  applicano  le  disposizioni  sul  collegio
          sindacale previste per le societa' per azioni. 
              L'assemblea che approva  il  bilancio  in  cui  vengono
          superati i limiti indicati al terzo comma deve  provvedere,
          entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o
          del revisore. Se  l'assemblea  non  provvede,  alla  nomina
          provvede il tribunale su richiesta  di  qualsiasi  soggetto
          interessato." 
              "Art.  2624   (Falsita'   nelle   relazioni   o   nelle
          comunicazioni   delle   societa'   di   revisione).   -   I
          responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire
          per se' o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o
          in  altre  comunicazioni,  con  la   consapevolezza   della
          falsita' e l'intenzione di ingannare  i  destinatari  delle
          comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni
          concernenti  la  situazione   economica,   patrimoniale   o
          finanziaria della societa', ente o  soggetto  sottoposto  a
          revisione,  in  modo  idoneo  ad  indurre   in   errore   i
          destinatari delle comunicazioni sulla predetta  situazione,
          sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un  danno
          patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. 
              Se la condotta di cui al primo comma  ha  cagionato  un
          danno patrimoniale ai destinatari delle  comunicazioni,  la
          pena e' della reclusione da uno a quattro anni." 
              "Art. 2635 (Corruzione tra privati).  -  Salvo  che  il
          fatto costituisca piu' grave reato, gli  amministratori,  i
          direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei
          documenti contabili societari, i sindaci e  i  liquidatori,
          che, a seguito della dazione o della promessa di  denaro  o
          altra utilita', per se' o per altri, compiono  od  omettono
          atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio
          o degli obblighi di  fedelta',  cagionando  nocumento  alla
          societa', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 
              Si applica la pena della reclusione fino a  un  anno  e
          sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto  alla
          direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati  al
          primo comma. 
              Chi da' o promette denaro o altra utilita' alle persone
          indicate nel primo e nel secondo comma  e'  punito  con  le
          pene ivi previste. 
              Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate
          se si tratta di societa'  con  titoli  quotati  in  mercati
          regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea
          o diffusi tra il pubblico  in  misura  rilevante  ai  sensi
          dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. 
              Si procede a querela della persona  offesa,  salvo  che
          dal fatto derivi una distorsione  della  concorrenza  nella
          acquisizione di beni o servizi.". 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   1992,   n.   88
          (Attuazione   della    direttiva    84/253/CEE,    relativa
          all'abilitazione delle persone incaricate del controllo  di
          legge dei documenti contabili) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.. 
              - La legge 13 maggio  1997,  n.  132  (Nuove  norme  in
          materia di revisori contabili) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 21 maggio 1997, n. 116. 
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
          finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della  legge  6
          febbraio  1996,  n.  52)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  9  aprile  1991,  n.   127
          (Attuazione delle Direttive n. 78/660/CEE e  n.  83/349/CEE
          in  materia  societaria,  relative  ai  conti   annuali   e
          consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge  26
          marzo 1990, n. 69) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 aprile 1991, n. 27, S.O.. 
              -  Il  testo  degli  articoli  51  e  52  del   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385  (Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              "Art.  51  (Vigilanza  informativa). -  1.  Le   banche
          inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini
          da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonche'  ogni
          altro dato e documento richiesto. Esse trasmettono anche  i
          bilanci con le modalita'  e  nei  termini  stabiliti  dalla
          Banca d'Italia. 
              1-bis. Le banche comunicano alla Banca d'Italia: 
              a)  la  nomina  e  la  mancata  nomina   del   soggetto
          incaricato della revisione legale dei conti; 
              b)  le  dimissioni  del   soggetto   incaricato   della
          revisione legale dei conti; 
              c) la risoluzione consensuale del mandato; 
              d) la revoca  dell'incarico  di  revisione  legale  dei
          conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni
          che l'hanno determinata. 
              1-ter. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini
          per l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1-bis. 
              1-quater. La Banca d'Italia puo' chiedere  informazioni
          al personale delle banche anche per il  tramite  di  queste
          ultime. 
              1-quinquies. Le previsioni del  comma  1  si  applicano
          anche ai soggetti ai quali le banche abbiano esternalizzato
          funzioni  aziendali  essenziali  o  importanti  e  al  loro
          personale." 
              "Art. 52 (Comunicazioni del collegio  sindacale  e  dei
          soggetti incaricati della revisione legale dei conti). - 1.
          Il  collegio  sindacale  informa  senza  indugio  la  Banca
          d'Italia di tutti gli atti  o  i  fatti,  di  cui  venga  a
          conoscenza nell'esercizio dei propri compiti,  che  possano
          costituire una irregolarita' nella gestione delle banche  o
          una  violazione  delle  norme   disciplinanti   l'attivita'
          bancaria.   A   tali   fini   lo   statuto   della   banca,
          indipendentemente  dal   sistema   di   amministrazione   e
          controllo  adottato,  assegna  all'organo  che  svolge   la
          funzione di controllo i relativi compiti e poteri. 
              2. Il soggetto incaricato della  revisione  legale  dei
          conti comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o
          i fatti,  rilevati  nello  svolgimento  dell'incarico,  che
          possano  costituire  una  grave  violazione   delle   norme
          disciplinanti  l'attivita'  bancaria  ovvero  che   possano
          pregiudicare la continuita' dell'impresa  o  comportare  un
          giudizio  negativo,  un  giudizio   con   rilievi   o   una
          dichiarazione di impossibilita' di  esprimere  un  giudizio
          sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca d'Italia  ogni
          altro dato o documento richiesto. 
              2-bis. Lo statuto delle banche di  credito  cooperativo
          puo' prevedere che il controllo contabile sia  affidato  al
          collegio sindacale. 
              3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche  ai
          soggetti che esercitano i compiti ivi  previsti  presso  le
          societa' che controllano le banche o  che  sono  da  queste
          controllate ai sensi dell'art. 23. 
              4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per
          la trasmissione delle informazioni previste dai commi  1  e
          2.". 
              - Il testo degli articoli 102 e  seguenti  del  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209   (Codice   delle
          assicurazioni private), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          13 ottobre 2005, n. 239, S.O., cosi' recita: 
              "Art. 102 (Revisione legale  del  bilancio).  -  1.  Il
          bilancio   delle   imprese   di    assicurazione    e    di
          riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio   della
          Repubblica e' corredato  dalla  relazione  di  un  revisore
          legale o di  una  societa'  di  revisione  legale  iscritti
          nell'apposito registro. 
              2. La relazione del revisore legale o della societa' di
          revisione  legale   esprime   anche   un   giudizio   sulla
          sufficienza  delle  riserve  tecniche  dell'impresa,  avuto
          riguardo alle disposizioni del  presente  codice  e  tenuto
          conto di corrette tecniche attuariali. A tal fine,  l'IVASS
          individua con regolamento i criteri per  la  determinazione
          della sufficienza delle  riserve  tecniche  e  le  corrette
          tecniche attuariali  alla  luce  delle  quali  deve  essere
          espresso il giudizio  del  revisore  o  della  societa'  di
          revisione legale, nonche'  le  modalita'  e  i  termini  di
          espressione del giudizio medesimo. 
              3. Alle imprese di cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni sulla revisione legale dei conti di  cui  alla
          sezione VI, del capo II, del titolo  III  del  testo  unico
          dell'intermediazione  finanziaria,   ad   eccezione   degli
          articoli 155, comma 2, 156, comma 4, 157, comma 2,  e  159,
          comma 1. 
              4. L'impugnazione della deliberazione  assembleare  che
          approva il bilancio delle imprese  di  assicurazione  e  di
          riassicurazione, per mancata conformita' alle norme che  ne
          disciplinano i criteri di redazione, puo'  essere  proposta
          dall'IVASS nel termine di sei  mesi  dall'iscrizione  della
          relativa deliberazione nel registro delle imprese. 
              [5.]" 
              "Art. 103 (Attuario  nominato  dal  revisore  legale  o
          dalla societa' di revisione legale). - (Abrogato dall' art.
          1, comma 107, decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74)" 
              "Art. 104 (Accertamenti sulla gestione contabile). - 1.
          L'IVASS  puo'  far  svolgere  al  revisore  legale  o  alla
          societa'  di  revisione   legale   una   verifica,   previo
          accertamento  dell'esatta   rilevazione   nelle   scritture
          contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita'
          alle  scritture  contabili  delle   situazioni   periodiche
          concernenti lo stato  patrimoniale  e  il  conto  economico
          dell'impresa.  Nello  svolgimento  di  tale   verifica   il
          revisore  legale  o  la  societa'   di   revisione   legale
          utilizzano corrette tecniche attuariali. Le  spese  sono  a
          carico dell'impresa." 
              "Art. 105 (Revoca dell'incarico all'attuario revisore).
          - (abrogato dall' art. 1, comma 109, decreto legislativo 12
          maggio 2015, n. 74)" 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.. 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE),  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O. 
              - La legge 24 dicembre 2012,  n.  234  (Norme  generali
          sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea),   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3. 
              - La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  relativa  ai  bilanci  d'esercizio,  ai  bilanci
          consolidati e alle relative relazioni di  talune  tipologie
          di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  abrogazione  delle
          direttive 78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E.  29
          giugno 2013, n. L 182. 
              -  Il  decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  139
          (Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai  bilanci
          d'esercizio,  ai  bilanci  consolidati  e   alle   relative
          relazioni di talune tipologie di imprese, recante  modifica
          della direttiva 2006/43/CE e  abrogazione  delle  direttive
          78/660/CEE  e  83/349/CEE,  per  la  parte  relativa   alla
          disciplina  del  bilancio  di   esercizio   e   di   quello
          consolidato  per  le  societa'  di  capitali  e  gli  altri
          soggetti individuati  dalla  legge),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2015, n. 205. 
              - Il testo dell'art. 1 e dell'allegato B della legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
              "Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234." 
              "Allegato B 
              (art. 1, comma 1) 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'art. 16, paragrafo 1, della  direttiva  89/391/CEE)  e
          che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di  recepimento
          1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015).". 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo  27
          gennaio 2010, n. 39, citato nelle note alle premesse,  come
          modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              "Art. 1 (Definizioni) 
              1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
              a) «affiliata di una societa' di revisione legale»:  un
          ente  legato  alla  societa'  di   revisione   tramite   la
          proprieta' comune, la direzione comune o una  relazione  di
          controllo; 
              b) «Codice delle  assicurazioni  private»:  il  decreto
          legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice  delle
          assicurazioni private; 
              c)  «enti   di   interesse   pubblico»:   le   societa'
          individuate ai sensi dell'art. 16; 
              c-bis)  «enti  sottoposti  a  regime  intermedio»:   le
          societa' individuate ai sensi dell'art. 19-bis; 
              d) «ente di revisione di un Paese terzo»: un ente  che,
          indipendentemente dalla sua forma  giuridica,  effettua  la
          revisione del bilancio d'esercizio  o  consolidato  di  una
          societa' avente sede in un Paese terzo e che e' diverso  da
          un ente iscritto  nel  registro  di  uno  Stato  membro  in
          seguito  all'abilitazione  all'esercizio  della   revisione
          legale; 
              e)  «gruppo»:  l'insieme  delle  societa'  incluse  nel
          consolidamento ai sensi del decreto  legislativo  9  aprile
          1991, n. 127; 
              f)  «Paese  terzo»:  uno  Stato  che  non   e'   membro
          dell'Unione europea; 
              f-bis)  «principi  di  revisione   internazionali»:   i
          principi di revisione internazionali  (ISA),  il  principio
          internazionale sul controllo  della  qualita'  (ISQC  1)  e
          altri  principi   correlati   definiti   dall'International
          Federation of Accountants  (IFAC)  tramite  l'International
          Auditing  and  Assurance  Standards  Board  (IAASB),  nella
          misura in cui gli stessi  siano  rilevanti  ai  fini  della
          revisione legale; 
              g) «Registro/Registro dei revisori legali»: il registro
          tenuto dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  nel
          quale sono iscritti i revisori  legali  e  le  societa'  di
          revisione legale ai sensi dell'art. 2, comma 1; 
              h) «relazione di revisione legale»:  la  relazione  del
          revisore legale o della societa' di revisione legale di cui
          all'art. 14 e, ove applicabile, all'art. 10 del regolamento
          n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
              i) «responsabile/responsabili dell'incarico»: 
              1) il revisore legale o i revisori legali ai  quali  e'
          stato  conferito  l'incarico  di  revisione  legale  e  che
          firmano la relazione di revisione; 
              2) nel caso in cui l'incarico di revisione  legale  sia
          stato conferito ad una societa'  di  revisione  legale,  il
          revisore  legale  o  i  revisori  legali  designati   dalla
          societa'   di   revisione    legale    come    responsabili
          dell'esecuzione della  revisione  legale  per  conto  della
          societa' di revisione legale e che firmano la relazione  di
          revisione. 
              i-bis)    «responsabile/responsabili    chiave    della
          revisione»: 
              1) il responsabile/i  responsabili  dell'incarico  come
          definiti alla lettera i) del presente articolo; 
              2) nel caso della revisione legale  di  un  gruppo,  il
          revisore o i revisori legali designati da una  societa'  di
          revisione legale come i responsabili dell'esecuzione  della
          revisione  legale  del  bilancio  consolidato,  nonche'  il
          revisore o i revisori legali designati come i  responsabili
          a livello delle societa' controllate significative; 
              l)  «rete»:  la  struttura  piu'   ampia   alla   quale
          appartengono un revisore legale o una societa' di revisione
          legale che e' finalizzata alla cooperazione e che: 
              1) persegue chiaramente la condivisione degli  utili  o
          dei costi o 
              2) e' riconducibile a una proprieta',  un  controllo  o
          una direzione comuni o 
              3) condivide direttive e procedure comuni di  controllo
          della  qualita',  o  una  strategia  aziendale  comune,   o
          l'utilizzo di una denominazione o di un  marchio  comune  o
          una parte significativa delle risorse professionali; 
              m) «revisione legale»:  la  revisione  dei  bilanci  di
          esercizio  o  dei   bilanci   consolidati   effettuata   in
          conformita' alle  disposizioni  del  codice  civile  e  del
          presente  decreto  legislativo  o,  nel  caso  in  cui  sia
          effettuata in un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
          alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE,
          come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale
          Stato membro; 
              n) «revisore legale»: una persona  fisica  abilitata  a
          esercitare la revisione legale ai sensi del codice civile e
          delle  disposizioni  del  presente  decreto  legislativo  e
          iscritta nel Registro ovvero una persona  fisica  abilitata
          ad esercitare la revisione legale in un altro Stato  membro
          dell'Unione  europea  ai  sensi   delle   disposizioni   di
          attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  come  modificata
          dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; 
              o) «revisore di un Paese terzo»: una persona fisica che
          effettua  la   revisione   del   bilancio   d'esercizio   o
          consolidato di una societa' avente sede in un Paese terzo e
          che e' diversa da una persona iscritta nel registro di  uno
          Stato  membro  in  seguito  all'abilitazione  all'esercizio
          della revisione legale; 
              p) «revisore del  gruppo»:  il  revisore  legale  o  la
          societa' di revisione  legale  incaricati  della  revisione
          legale dei conti consolidati; 
              q)  «societa'  di  revisione  legale»:   una   societa'
          abilitata a esercitare la revisione legale ai  sensi  delle
          disposizioni del presente decreto e iscritta  nel  Registro
          ovvero  un'impresa  abilitata  a  esercitare  la  revisione
          legale in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  ai
          sensi delle  disposizioni  di  attuazione  della  direttiva
          2006/43/CE, come  modificata  dalla  direttiva  2014/56/UE,
          vigenti in tale Stato membro; 
              r)  «TUB»:  il  testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385; 
              s) «TUF»: il testo unico delle disposizioni in  materia
          di  intermediazione  finanziaria,   di   cui   al   decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
              s-bis) «piccole imprese»: le imprese che alla  data  di
          chiusura del bilancio non superano  i  limiti  numerici  di
          almeno due dei tre criteri seguenti: 
              1) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro; 
              2) ricavi netti  delle  vendite  e  delle  prestazioni:
          8.000.000 di euro; 
              3) numero  medio  di  50  dipendenti  occupati  durante
          l'esercizio; 
              s-ter) «Stato membro di origine»: uno Stato membro  nel
          quale un revisore legale o una societa' di revisione legale
          sono abilitati ai sensi delle  disposizioni  di  attuazione
          della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva
          2014/56/UE; 
              s-quater) «Stato membro ospitante»:  uno  Stato  membro
          nel quale un revisore legale abilitato  nel  proprio  Stato
          membro   di   origine   aspira   altresi'    ad    ottenere
          l'abilitazione o uno Stato membro nel quale una societa' di
          revisione legale abilitata  nel  proprio  Stato  membro  di
          origine aspira ad essere iscritta al registro o e' iscritta
          al registro ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera f-bis); 
              s-quinquies) «Regolamento europeo»: regolamento  UE  n.
          537/2014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  del  16
          aprile 2014 sui requisiti specifici relativi alla revisione
          legale dei conti di enti di interesse pubblico.".